Grafico che illustra la responsabilità penale nei reati tributari e il ruolo del prestanome

Responsabilità Penale del Prestanome nei Reati Tributari

Responsabilità Penale del Prestanome in riferimento alla Sentenza Assoluzione Prestanome

Nel contesto dei reati tributari, la responsabilità penale del prestanome è un argomento di grande rilevanza. La giurisprudenza ha stabilito che, quando reati vengono commessi in nome e per conto di una società, l’amministratore di fatto può essere considerato il soggetto principale del reato. Il prestanome, invece, può essere ritenuto responsabile per non aver impedito l’evento, come previsto dall’articolo 2639 del Codice Civile.

Il Ruolo dell'Amministratore di Fatto e di Diritto

Per i reati di indebita compensazione, il dolo generico è l’elemento soggettivo richiesto. Questo implica che l’amministratore di diritto, in quanto prestanome, può essere considerato responsabile per concorso, a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma penale incriminatrice. L’amministratore di fatto, invece, è visto come l’autore principale del reato.

Analisi Giurisprudenziale

In merito ai reati tributari, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministratore di fatto è responsabile del delitto di indebita compensazione, mentre l’amministratore di diritto, seppur prestanome, è responsabile per concorso per omesso impedimento dell’evento. Questa responsabilità è subordinata alla dimostrazione del dolo eventuale, che può essere desunta non solo dall’accettazione della carica, ma anche da una pluralità di elementi fattuali che attestino la consapevolezza delle criticità gestionali della società.

Conclusione e Rimandi

Per determinare la responsabilità penale, è cruciale considerare elementi fattuali che evidenzino la consapevolezza delle problematiche gestionali e un ruolo attivo nella società. La sentenza riguardante l’assoluzione del prestanome, trattata dall’Avvocato Walter Felice, fornisce un esempio chiaro di come la responsabilità penale possa essere interpretata in relazione ai reati tributari.

“In tema di reati tributari, l’amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater dlgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta, mentre l’amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ai sensi degli artt 40, comma secondo,. cod pen e 2932 cod civ., a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censurare la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell’amministratore. diritto, desumendola, oltre che dall’accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell’amministratore di fatto).” 

Cass III Sentenza n.1722deI25/09/2019Ud.

(dip. 17/01/2020 ) Rv. 277507 

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