Responsabilità Amministrativa Enti: L’Inclusione dei Reati Tributari nel D.lgs. 231/2001
La responsabilità amministrativa degli enti è stata significativamente ampliata con l’inclusione dei reati tributari nel catalogo del D.lgs. 231/2001. Dal 2019, le imprese devono confrontarsi con questa estensione che ha incluso nel catalogo 231 i reati più gravi previsti dal D.lgs. 74/2000, come la “dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2), la “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3), l’”emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 8), l’”occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10), e la “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” (art. 11).
Aggiornamento del Modello Organizzativo per la Responsabilità Amministrativa Enti
Con l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari, le imprese hanno dovuto aggiornare il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001. Questo aggiornamento è fondamentale per evitare sanzioni derivanti da una gestione inadeguata della prevenzione dei reati fiscali all’interno dell’azienda.
Estensione dei Reati Tributari con il D.lgs. 75/2020
Nel 2020, con l’attuazione della Direttiva PIF, la lista dei reati tributari si è ulteriormente ampliata. Il D.lgs. 75/2020 ha aggiunto altre fattispecie al catalogo 231, tra cui la “dichiarazione infedele” (art. 4), l’“omessa dichiarazione” (art. 5) e l’“indebita compensazione” (art. 10-quater), condizionando la punibilità all’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e all’evasione dell’IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
Esclusione della Punibilità e Responsabilità Amministrativa Enti
Un punto cruciale della responsabilità amministrativa degli enti è l’art. 13 del D.Lgs. 74 del 2020, che stabilisce l’esclusione della punibilità per i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, se i debiti tributari vengono estinti tramite pagamento integrale prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Anche per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, la punibilità è esclusa se i debiti tributari sono stati estinti prima di determinate condizioni, come la conoscenza formale di verifiche o accertamenti.
Decreto legislativo|8 giugno 2001| n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Articolo 5
Responsabilità dell'ente
Testo in vigore dal 4 luglio 2001
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o diterzi.
GIURISPRUDENZA
Corte di Cassazione, Sezione 2 Penale, Sentenza 20 luglio 2018, n. 34293 Massima Ufficiale
“In tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi totale sovrapposizione e quindi incompatibilità logico giuridica tra il suddetto sequestro e le misure interdittive. (In motivazione la Corte ha precisato che mentre la misura interdittiva paralizza l'uso del bene criminogeno solo in modo indiretto, e temporaneo, al contrario il sequestro e la successiva confisca colpiscono direttamente il bene, eliminando il pericolo che il bene possa essere destinato a commettere altri reati).”
Decreto legislativo, 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Articolo 25 quinquiesdecies
Reati tributari
Testo in vigore dal 6 novembre 2022
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (4)
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (2)
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (3)
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (3)
(1)
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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019 ed efficacia dal 24.12.2019, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019.
(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 5, D.Lgs. 14.07.2020, n. 75 con decorrenza dal 30.07.2020.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 14.07.2020, n. 75 con decorrenza dal 30.07.2020.
(4) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 04.10.2022, n. 156 con decorrenza dal 06.11.2022.
GIURISPRUDENZA
Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 28 marzo 2022, n. 11086 Massima Ufficiale
“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per contrasto con gli artt. 3, 42, 117 Cost., in relazione agli artt. 1 prot. n. 1 CEDU e 49 CDFUE, nella parte in cui prevede la confisca per equivalente e, quindi, il sequestro ad essa finalizzato nei confronti del rappresentante, legale o di fatto, di una persona giuridica, ove non sia possibile eseguire quello, diretto, del profitto di reato, anche sotto forma di risparmio di spesa, nei confronti dell'ente, in quanto la confisca, per la sua natura sanzionatoria, trova fondamento nella realizzazione di una condotta riconducibile a reati tributari, posta in essere dalla persona fisica nell'interesse o a vantaggio dell'ente.”