Diritto Penale del Lavoro: Consulenza Legale per Reati Aziendali e Responsabilità Dirigenziali
Lo studio legale Felice, forte di una lunga e comprovata esperienza nell’ambito del diritto penale del lavoro, offre una consulenza completa per tutti i reati che possono comportare imputazioni a carico della società e dei suoi dirigenti. Il diritto penale del lavoro è una materia complessa che richiede la padronanza di competenze multidisciplinari per affrontare efficacemente sia le procedure ispettive sia le conseguenze penali.
La Multidisciplinarità nel Diritto Penale del Lavoro
Nel diritto penale del lavoro, è necessario valutare e regolare anche i risvolti civilistici, come il risarcimento del danno. Questi possono essere transati mediante scritture private in sede civilistica o amministrativa o in sede sindacale. Il nostro studio legale offre assistenza alle imprese per la responsabilità penale derivante dalla violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro, come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008, e per i reati previsti dagli artt. 589 e 590 del codice penale.
Difesa nel Diritto Penale del Lavoro: L’Individuazione delle Responsabilità
Un aspetto cruciale nel diritto penale del lavoro è l’individuazione delle reali responsabilità attribuibili ai soggetti “garanti”, come il datore di lavoro, dirigente, preposto, o responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Una difesa adeguata deve dimostrare l’assenza di responsabilità della specifica figura all’interno dell’organigramma aziendale, considerando l’area del rischio governata dal soggetto, la condotta, e il nesso di causalità con l’evento dannoso.
Fatture False e Somministrazione di Manodopera nel Diritto
Lo studio si occupa anche di reati legati all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, che spesso celano attività illecite di somministrazione di manodopera, mascherate dalla conclusione di fittizi contratti di appalto di servizi. In questi casi, il diritto penale del lavoro diventa strumento essenziale per smascherare tali pratiche fraudolente.
Caporalato e Diritto Penale del Lavoro
Infine, lo studio legale Felice vanta una significativa esperienza nella trattazione di processi per caporalato, un altro aspetto critico del diritto penale del lavoro che richiede una difesa solida e competente per proteggere i diritti delle imprese e dei lavoratori.
Decreto legislativo, 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
TITOLO III Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco - CAPO II Appalto e distacco
Articolo 29
Appalto
Testo in vigore dal 23 aprile 2017
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (1)
3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. (3)
3 bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. (2)
3 ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. (2)
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(1) Il presente comma inserito dall'art. 6, D.Lgs. 06.10.2004, n. 251 con decorrenza 26.10.2004 è stato:
- sostituito prima dall'art. 6, D.Lgs. 06.10.2004, n. 251, poi dall'art. 1, comma 911, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007 e dall'art. 21 D.L. 09.02.2012, n. 5 con decorrenza dal 10.02.2012 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 04.04.2012, n. 35 con decorrenza dal 07.04.2012;
- modificato prima dall'art. 4, comma 31, lett. a) e lett. b), L. 28.06.2012, n. 92 con decorrenza dal 18.07.2012 ed applicazione secondo quanto indicato nell'art. 9, comma 1, D.L.28.06.2013, n. 76, poi dall'art. 28, comma 2, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014 e da ultimo dall'art. 2, D.L. 17.03.2017, n. 25 con decorrenza dal 17.03.2017, convertito in legge dalla L. 20.04.2017, n. 49 con decorrenza dal 23.04.2017.
(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 6, D.Lgs. 06.10.2004, n. 251 con decorrenza 26.10.2004.
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 30, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016.
GIURISPRUDENZA
Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 10 maggio 2023, n. 19595 Estratto
“In conclusione, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'articolo 2 non distingue tra inesistenza oggettiva o soggettiva: oggetto della sanzione di cui all'articolo 2 e' ogni divergenza tra la realta' commerciale e la sua espressione documentale, integrando il delitto di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2 l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un'operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale (Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Rv. 283771 - 01), con riguardo ad entrambe le imposte per le ragioni sopra evidenziate in quanto l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto.”