Diritto Penale Fallimentare

Diritto Penale Fallimentare
Diritto penale fallimentare

Diritto penale fallimentare: Un’Analisi delle Fattispecie di Reato e delle Responsabilità degli Amministratori

Lo studio legale vanta una vasta esperienza nella gestione di casi complessi in materia di diritto penale fallimentare, con particolare riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale, bancarotta semplice e bancarotta impropria. Questi reati riguardano atti compiuti dagli amministratori, dagli institori dell’imprenditore fallito, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società.

Analisi del Processo per Bancarotta nel Diritto Penale Fallimentare

Affrontare un processo per bancarotta in ambito di diritto penale fallimentare richiede una ricostruzione dettagliata delle vicende che hanno portato al fallimento dell’azienda. L’indagine sui reati fallimentari spesso origina dalla relazione del curatore fallimentare, inviata al Giudice delegato e alla Procura della Repubblica competente.

La Ricostruzione del Dissesto Finanziario: Un Passaggio Cruciale

Nel contesto del diritto penale fallimentare, la valutazione principale consiste nel controdedurre la ricostruzione del curatore fallimentare circa le cause del dissesto finanziario che hanno determinato lo stato di insolvenza dell’impresa. Questo passaggio è essenziale per tentare di escludere la responsabilità penale o, almeno, di ridurre la gravità della condotta, sperando di ottenere una riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave.

La Responsabilità degli Amministratori nel Diritto Penale Fallimentare

Il punto di partenza per riconoscere la responsabilità penale nel diritto penale fallimentare è rappresentato dalla funzione di garanzia che l’amministratore formale riveste, secondo l’art. 40 del codice penale. Questo articolo prevede che sia punibile chi, pur avendo l’obbligo giuridico di impedire un evento dannoso o potenzialmente dannoso, non lo impedisce.

Sentenze Rilevanti nel Diritto Penale Fallimentare

Tuttavia, nel diritto penale fallimentare, la semplice assunzione della funzione di garanzia non è sufficiente per procedere con l’incriminazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37453 del 7 settembre 2021, ha chiarito che per l’imputabilità dell’amministratore di fatto non rileva solo l’aspetto formale. Al contrario, è determinante il criterio dell’effettività della gestione sociale. In altre parole, la responsabilità penale ricade su chi gestisce realmente l’impresa, pur rimanendo possibile una corresponsabilità dell’amministratore di diritto.

L’importanza della Prova dell’Elemento Soggettivo

Nel diritto penale fallimentare, la prova dell’elemento soggettivo è cruciale per l’imputabilità dell’amministratore apparente rimasto inerte. Non è sufficiente fare riferimento agli astratti obblighi di garanzia senza eseguire un esame specifico del fatto in concreto.

Contattaci,  Avv. Walter Felice. 
art. 322 Decreto legislativo 14 2019 Bancarotta Fraudolenta

Decreto legislativo, 2 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Articolo 322

Bancarotta fraudolenta

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che:

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sezione 5, PenalE, Sentenza 1 agosto 2023, n. 33810

In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 legge fall. e l'art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen.

art. 323 Decreto legislativo 14 2019 Bancarotta Semplice

Decreto legislativo, 2 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Articolo 323

Bancarotta semplice

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:

a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale;

d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;

e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

2. La stessa pena si applica all’imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

art. 329 Decreto legislativo 14 2019 Fatti di Bancarotta Fraudolenta

Decreto legislativo, 2 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Articolo 329

Fatti di bancarotta fraudolenta

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall’articolo 322, comma 1, se:

a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.

b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.

3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’articolo 322, comma 4.

art. 330 Decreto legislativo 14 2019 Fatti di Bacarotta Semplice

Decreto legislativo, 2 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Articolo 330

Fatti di bancarotta semplice

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:

a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

art. 2621 c.c. False Comunicazioni Sociali

Codice civile

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO UNDICESIMO. Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati - CAPO PRIMO. Delle falsità

Articolo 2621

False comunicazioni sociali

Testo in vigore dal 14 aprile 2017

Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1) (2)

 

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(1) Il presente articolo è stato prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, poi dall'art. 30, comma 1, L. 28.12.2005, n. 262, con decorrenza 12.01.2006, e, da ultimo, dall'art. 9, L. 27.05.2015, n. 69, con decorrenza dal 14.06.2015. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.".

(2) La rubrica del presente titolo è stata così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: " Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".

Procedibilità: d’ufficio

Competenza:  Tc (art. 33-bis 1, lett.d)c.p.p.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere:  sì

Altre misure cautelari personali: sì

  Termine di prescrizione: 6 anni

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 7 novembre 2018, n. 50489, Massima Ufficiale

In tema di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in capo agli amministratori di fatto e di diritto, a fronte della esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e finanziaria della società, al fine di ottenere l'ammissione al concordato preventivo e, comunque, la continuazione dell'attività d'impresa mediante manipolazione dei dati contabili e conseguente falsa rappresentazione della situazione contabile ai creditori e agli organi della procedura).

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Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza 8 novembre 2016, n. 46689, Massima Ufficiale

Il reato di bancarotta fraudolenta impropria, di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, da reato societario di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

art. 2622 c.c. False Comunicazioni Sociali delle Società Quotate

Codice civile

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Articolo 2622

False comunicazioni sociali delle società quotate

Testo in vigore dal 14 aprile 2017

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1) (2)

 

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(1) Il presente articolo è stato prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, poi dall'art. 30, comma 2, L. 28.12.2005, n. 262 con decorrenza 12.01.2006, e da ultimo dall'art. 11, L. 27.05.2015, n. 69, con decorrenza dal 14.06.2015. Si riporta di seguito il testo previgente:

"(False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entita' complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.".

(2) La rubrica del presente titolo è stata così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: " Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".

Procedibilità: d’ufficio

Competenza:  Tc (art. 33-bis1lett.d)c.p.p.)

Arresto: facolt.

Fermo: sì

Custodia cautelare in carcere:  sì

Altre misure cautelari personali: sì

Termine di prescrizione: 8 anni

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 17 gennaio 2022 n. 1754 Massima ufficiale

Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi.

art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Codice civile

Articolo 2635

Corruzione tra privati

Testo in vigore dal 31 gennaio 2019

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (3)

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alladirezione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. (4)

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.] (6)

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. (2)

(1) (5)

 

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(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, poi modificato dall'art. 15, comma 1, dall'art. 39, comma 2, L. 28.12.2005, n. 262 con decorrenza 12.01.2006 e dall'art. 37, D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 con decorrenza dal 07.04.2010, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 76, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"(Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si procede a querela della persona offesa.".

(2) Il presente comma, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29.10.2016, n. 202 con decorrenza dal 24.11.2016, è stato poi così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.".

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniticon la reclusione da uno a tre anni.".

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.".

(5) La rubrica del presente titolo è stata così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: " Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".

(6) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. a), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza, 6 luglio 2017, n. 33027 Massima Ufficiale

E soggetto alla confisca obbligatoria di cui all'art. 2641 cod. civ. e, pertanto, al sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., il bene utilizzato per commettere il reato di corruzione fra privati, dovendo attribuirsi tale qualifica con riferimento al momento storico del perfezionamento dell'accordo criminoso (e verificando che tale caratteristica sia stata mantenuta nel momento successivo dell'esecuzione dell'accordo) quale mezzo concretamente utilizzato dalle parti per far conseguire ad uno dei soggetti indicati dall'art. 2635 cod. civ. l'utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il bene stesso non sia strutturalmente funzionale alla commissione del reato e che successivamente ad essa non abbia conservato una destinazione illecita.